Home Statuto

 TITOLO I - Denominazione-Sede

Art.1 E’ costituita un’associazione non commerciale, operante nei settori ricreativo e culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile sotto la denominazione “Leopard Club 4x4 – Fuoristrada Pistoia” In sigla “Leopard4x4” con sede legale in Pistoia, viale Macallè 39. Il distintivo è costituito dalla scritta “Leopard” in nero e “4x4” in bianco su sfondo bianco con sopra e sotto tre strisce di diversa lunghezza di colore azzurro.

 TITOLO II - Scopo – Oggetto

Art.2 L’associazione è apartitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi, culturali e solidaristici al fine di ottenere l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha lo scopo di incoraggiare, promuovere e favorire lo sviluppo del fuoristrada automobilistico, nel totale rispetto dell’ambiente e dei valori naturali.

Tutte le attività, prestate a favore dell’associazione da parte dei soci, sono a carattere volontaristico quindi non possono essere remunerate, salvo il rimborso delle spese sostenute.

L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Fuoristrada (acronimo FIF) alla quale vengono Iscritti tutti i soci.

Con la delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che internazionali.

Art.3 L’associazione si propone di:

  • Perseguire finalità ludiche, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività motoristiche, fuoristrada, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici.
  • Gestire, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti per la pratica della guida in fuoristrada, ricreativi e culturali.
  • Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, ricreativa e culturale al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza.
  • Promuovere direttamente o partecipare alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni motoristiche fuoristrada, corsi di istruzione tecnica alla guida in fuoristrada e di coordinamento delle attività istituzionali.
  • Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e circoli o ritrovi sociali, riservando la somministrazione di cibi e bevande esclusivamente ai propri soci
  • Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, rispettando le normative fiscali vigenti.

Art.4 La durata dell’associazione è illimitata. L’anno sociale ha la durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 TITOLO III - Soci

Art.5 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

  • Soci ordinari
  • Soci onorari

Art.6 Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, così come le delibere adottate dagli Organi dell’associazione. La domanda di ammissione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso scritto sul quale si dovrà pronunciare, in via definitiva, l’assemblea ordinaria alla prima convocazione utile. I soci onorari sono coloro che, per speciali benemerenze, saranno proclamati tali con voto unanime Del Consiglio Direttivo. Questi non hanno diritto di voto attivo e passivo in detta loro qualità, ma potranno ottenerlo se contemporaneamente risulteranno soci ordinari.

Art. 7 La qualifica di socio ordinario dà diritto:

  • A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
  • A partecipare alla vita associativa e se maggiore di età ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
  • A partecipare all’elezione, anche come candidato, degli Organi Direttivi
  • La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea

Art. 8 I soci, individualmente, sono tenuti:

  • All’osservanza dello Statuto, del o dei regolamenti, se presenti, e delle deliberazioni assunte Dagli Organi Sociali
  • Al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
  • La quota associativa annua dovrà essere versata entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento

I soci morosi non avranno diritto:

  • Di voto in assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria
  • A partecipare alla vita associativa

Art. 9 La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la stessa non è rivalutabile

 TITOLO IV Recesso – Esclusione

Art. 10 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio

  • Che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’associazione
  • Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione
  • Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione

Art. 12 Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza od esclusione devono essere comunicate ai soci interessati, mediante lettera o mediante comunicazione scritta apposta nella bacheca dell’associazione, posta presso la sede sociale. I soci destinatari di provvedimento di recesso o di esclusione non hanno diritto al rimborso della Quota associativa, versata anticipatamente.

 TITOLO V Fondo comune

Art. 13 Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali contributi o liberalità, che pervenissero all’associazione per il miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune, così come gli eventuali avanzi di gestione e riserve, non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita dell’associazione, salvo che ciò sia disposto da norme di legge, ne all’atto dello scioglimento dell’associazione. In tal caso sarà obbligo di devolvere l’intero patrimonio dell’associazione ad altra associazione con analoghe finalità od a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge. Esercizio sociale

Art. 14 L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale l’assemblea degli associati dovrà essere convocata per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, sia consuntivo che preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo. I rendiconti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dovranno essere apposti nella bacheca dell’associazione presso la sede sociale, almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’assemblea dei soci.

 TITOLO VI Organi dell’associazione

Art. 15 Sono organi dell’associazione: • L’assemblea dei soci • Il Consiglio Direttivo • La Presidenza (composta dal Presidente ed il vice-Presidente) Assemblee

Art. 16 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto da spedire ai soci ordinari almeno trenta giorni prima della data stabilita e dovrà contenere l’ordine del giorno, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 17 L’assemblea ordinaria: • Deve essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario • Procede ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo • Delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti la gestione dell’associazione, riservati alla propria competenza dallo Statuto o sottoposti al proprio esame da parte del Consiglio Direttivo • Approva gli eventuali regolamenti. L’assemblea inoltre si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od ogni volta che ne sia stata fatta richiesta per scritto con indicazione delle materie da trattare almeno da un quinto dei soci. In quest’ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 18 L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell’associazione, nominando i liquidatori.

Art. 19 In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei soci ordinari. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci ordinari presenti. L’assemblea straordinaria, invece, quando siano presenti la metà più uno dei soci ordinari. La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima. Nelle assemblee hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni, iscritti nel registro degli associati ed in regola col pagamento delle quote associative. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci ordinari presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere. Un socio non può rappresentare per delega più di 3 soci.

Art. 20 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza od in base a sua disposizione dal vice-Presidente o da altra persona, in questo caso benvista dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e controfirmate dal Presidente. Consiglio Direttivo

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri, qualora il numero dei soci ordinari dell’associazione sia inferiore a cinquanta. E’ formato da nove Consiglieri qualora il numero dei soci ordinari dell’associazione sia superiore a cinquanta. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate, inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera od e-mail, proveniente dall’account di posta elettronica in Uso all’associazione o fax o sms, proveniente direttamente dal numero di telefonia mobile in uso all’associazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal vice-Presidente. In assenza di entrambi la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Il Consigliere che per tre volte consecutive, o quattro su cinque, sia assente senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica e sarà sostituito da altro socio ordinario, nominato direttamente dalla Presidenza. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

  • Convocare l’assemblea degli associati secondo le modalità e le circostanze previste Dallo Statuto.
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
  • Redigere il rendiconto economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo.
  • Compilare i regolamenti interni
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale
  • Formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
  • Deliberare sulla costituzione o scioglimento di sezioni periferiche o distaccate
  • Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci
  • Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività specifiche, funzionali all’attività ed alla vita dell’associazione.
  • Organizzare manifestazioni fuori stradiste a carattere internazionale, nazionale o locale in accordo con le disposizioni di legge vigenti
  • Deliberare e compiere eventuali azioni pubblicitarie o promozionali, funzionali all’attività associativa e finalizzate all’espletamento degli scopi sociali.
  • Compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell’associazione.

Art. 22 In caso di mancanza di uno o più Consiglieri per motivazioni diverse da quelle previste dall’art. 21, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione, con deliberazione presa all’unanimità dei presenti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea affinchè provveda a nuove elezioni. Presidenza

Art. 23 La Presidenza è composta dal Presidente e dal vice-Presidente, entrambi eletti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’associazione. In caso di assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente sono esercitate dal vice-Presidente. In caso di necessità operativa, il Presidente può delegare le attività, inerenti i rapporti con Istituti di credito, finanziari od uffici contabili al Tesoriere dell’associazione.

 TITOLO VII Scioglimento

Art. 24 Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberata dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/96 nr 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 Norma finale

Art. 25 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal Codice Civile e/o dalle disposizioni di leggi vigenti.